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FISCALITA' E CONTRIBUZIONE

I contributi versati a Perseo Sirio sono deducibili?

Sì. Tutti contributi versati dal lavoratore a Perseo Sirio sono deducibili dal reddito del lavoratore imponibile ai fini fiscali e si cumulano con quelli versati dal datore di lavoro.

A partire da gennaio 2018, il limite di deducibilità delle contribuzioni versate è pari a € 5.164,57 annui. Per le contribuzioni versate fino al 2017 dal dipendente pubblico, il limite di deducibilità fiscale è il minore tra i seguenti limiti:

• il doppio del TFR destinato al Fondo;

• il 12% del suo reddito complessivo;

• 5.164,57 euro.

Il risparmio fiscale conseguente varia in funzione della propria aliquota marginale IRPEF.

Se i contributi versati superano il limite massimo deducibile cosa accade?

Se l’importo complessivo dei contributi versati dovesse superare i limiti di deducibilità, l’eccedenza sarebbe soggetta a tassazione ordinaria con applicazione dell’aliquota marginale IRPEF relativa allo scaglione d’imposta in cui è compreso il reddito del lavoratore interessato. Il beneficio fiscale, però, non verrà annullato ma semplicemente traslato nel tempo. Infatti, al momento dell’erogazione della prestazione gli importi eventualmente non dedotti non saranno assoggettati ad alcuna imposizione fiscale.

In presenza di contributi non dedotti, l’associato dovrà ricordarsi di comunicare a Perseo Sirio, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento, l’importo che dovrà essere esente da tassazione al momento dell’erogazione della prestazione (Modulo dichiarazione contributi non dedotti).

Per fruire della deduzione dei contributi trattenuti sul cedolino devo presentare la dichiarazione dei redditi?

No. L’agevolazione fiscale prevista per gli aderenti ai fondi pensione negoziali a fini previdenziali è riconosciuto dal datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, direttamente in busta paga e dichiarato nella Certificazione Unica.

Per fruire della deduzione dei contributi versati individualmente devo presentare la dichiarazione dei redditi?

Sì. In questo caso, dal momento che l’agevolazione fiscale prevista dalla normativa di settore, non è riconosciuta dal datore di lavoro in busta paga, per portare in deduzione la contribuzione versata a mezzo bonifico è necessario presentarla in dichiarazione dei redditi, conservando a sostegno la distinta di bonifico effettuato. Il Fondo rilascia l’attestazione di avvenuto versamento volontario solo su specifica richiesta dell’aderente.

Qual è il regime fiscale delle prestazioni pensionistiche erogate ai dipendenti del settore pubblico?

Alla prestazione pensionistica in forma periodica si applica:

• tassazione ordinaria sull'87,50% dell'imponibile (su montante fino al 31/12/2000);

• tassazione ordinaria (su montante dal 01/01/2001 al 31/12/2017);

• tassazione sostitutiva del 15% (su montante dal 01/01/2018).

Alla prestazione pensionistica in capitale si applica:

• tassazione separata (su montante fino al 31/12/2017);

• tassazione sostitutiva del 15% (per montanti dal 01/01/2018).

 

In entrambe le tipologie di prestazione pensionistica, la tassazione a titolo d’imposta del 15% è ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme di previdenza complementare, con il limite massimo del 6%.

La base imponibile delle predette prestazioni è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Le rivalutazioni della rendita sono tassate?

Sì. Le rivalutazioni annuali della rendita sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 26%.

Qual è il regime fiscale dei riscatti erogati ai dipendenti del settore pubblico?

Al riscatto volontario (per dimissioni, licenziamento, ecc.) si applica:

• tassazione separata (su montante fino al 31/12/2000);

• tassazione ordinaria (su montante dal 01/01/2001 al 31/12/2006);

• ritenuta a titolo d’imposta del 23% (su montante dal 01/01/2007).

Al riscatto per pensionamento senza raggiungimento dei 5 anni di partecipazione al Fondo si applica:

• tassazione separata (su montante fino al 31/12/2017);

• ritenuta a titolo d’imposta del 23% (su montante dal 01/01/2018).

Al riscatto per decesso o per cause indipendenti dalla volontà delle parti (mobilità, ecc.):

• tassazione separata (su montante fino al 31/12/2017);

• tassazione sostitutiva del 15% (su montante dal 01/01/2018).

 

La tassazione sostitutiva del 15% è ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme di previdenza complementare, con il limite massimo del 6%.

La base imponibile di tutte le forme di riscatto descritte è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.