ADESIONE
1. Chi può aderire a Perseo Sirio?
Sono destinatari del Fondo tutti i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i contratti di lavoro nazionali, sottoscritti dai soggetti sindacali e dall’Aran, delle Funzioni Locali, della Sanità, delle Funzioni Centrali, dell’Enac e del Cnel, e le relative aree dirigenziali, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri (solo area dirigenziale), assunti con una delle seguenti tipologie di contratto: a tempo indeterminato; part-time a tempo indeterminato; a tempo determinato anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi. I lavoratori dipendenti dall’Agenzia del Demanio, dell’Università, degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, i dipendenti Sport e Salute SpA (già Coni SpA) e delle Federazioni Sportive Nazionali, del CINSEDO (che hanno già sottoscritto apposito accordo). Possono altresì aderire, con apposito accordo, le seguenti categorie: lavoratori di enti privatizzati o di servizi esternalizzati secondo l’ordinamento vigente e della Sanità Privata.
A seguito dell’accordo firmato il 16/09/2021 dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali, è stata introdotta la regolamentazione inerente alle modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.
Si esplicitano, di seguito, le differenti modalità di adesione a seconda della decorrenza temporale dell’assunzione a tempo indeterminato del dipendente. Ai fini dell’adesione al Fondo, un discrimine temporale è rappresentato dalla data del 2.01.2019.
Ai fini dell’adesione al Fondo Perseo Sirio non sono considerate assunzioni a tempo indeterminato, anche se avvenute dopo il 2.01.2019:
- il passaggio tra amministrazioni pubbliche per effetto di mobilità, di comando o altra forma di assegnazione temporanea;
- la progressione di carriera;
- l’assunzione di personale che continua a mantenere il regime di TFS, in base al principio della continuità del regime previdenziale;
- l’assunzione di personale già iscritto al Fondo in virtù di precedenti rapporti di lavoro.
2. Modalità di adesione per lavoratori assunti a tempo indeterminato prima del 2.01.2019
Dopo aver letto con attenzione i documenti “Informazione chiave per l’aderente” e “La mia pensione complementare – versione standardizzata”, il dipendente può procedere alla compilazione del modulo di adesione a Fondo Perseo Sirio.
Accedendo all’area dedicata nella sezione Documenti per l’adesione del sito, è possibile compilare il modulo adesione dipendenti pubblici in versione editabile oppure utilizzare la preadesione online.
In entrambi i casi, terminata la compilazione, l’adesione dovrà essere stampata in quattro copie e portata in amministrazione per la sottoscrizione (data timbro e firma) da consegnare al servizio stipendi o inviare agli indirizzi perseosirio@polimi.it
Sarà il datore di lavoro stesso ad occuparsi di inoltrarla al Fondo, preferibilmente a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata AR.
3. Modalità di adesione per lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 2.01.2019 al 16.09.21 (regime transitorio)
Entro il 15/11/2021 i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 2.01.19 al 16.09.21 riceveranno una comunicazione dalla casella perseosirio@polimi.it contenente un’informativa (disponibile nella sezione 7 “Allegati, contatti e link”) esplicativa delle modalità di adesione al Fondo di Previdenza “Perseo Sirio” a seguito dell’entrata in vigore dell’accordo, firmato il 16/09/2021 dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali, inerente alle modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso.
Il lavoratore avrà sei mesi di tempo dalla comunicazione ricevuta dall’Amministrazione per informarsi e valutare i vantaggi del fondo consultando la brochure esplicativa (disponibile nella sezione 7 “Allegati, contatti e link”) e la sezione dedicata sul sito di Perseo Sirio al seguente link Campagna Neossunti – Scegli consapevolmente (fondoperseosirio.it)
Nel corso dei 6 mesi il dipendente potrà decidere di iscriversi a Perseo Sirio, seguendo le indicazioni contenute nella sezione dedicata all’adesione sul sito del Fondo (seguendo la procedura illustrata al paragrafo 2). In caso di mancata comunicazione di adesione tramite invio del modulo, l’adesione verrà comunicata dall’Amministrazione al Fondo allo scadere dei 6 mesi. Si concretizzerà pertanto l’adesione tramite silenzio assenso.
Nel caso il dipendente non vorrà aderire al Fondo Perseo Sirio sarà necessario che provveda, entro il termine dei 6 mesi, ad esplicitare il suo diniego, compilando il “Modulo per la manifestazione della volontà di non adesione”, (scaricabile dalla sezione 7 “Allegati, contatti e link”).
Il modulo per la manifestazione della volontà di non adesione dovrà essere compilato e firmato ed inviato all’indirizzo mail perseosirio@polimi.it entro l’ultimo giorno del termine di 6 mesi dalla comunicazione ricevuta dalla casella welfare. Qualora il dipendente non effettui alcuna scelta, trascorso il predetto termine di 6 mesi, dal primo giorno successivo tale periodo, il dipendente sarà iscritto per silenzio assenso al Fondo Perseo Sirio nel comparto garantito. Il Fondo provvederà ad inviare una comunicazione di conferma di adesione al lavoratore, informandolo che, dalla data della predetta comunicazione, il lavoratore avrà a disposizione ulteriori 30 giorni per poter recedere dall’adesione “silente”.
Per esercitare il diritto di recesso, l’aderente dovrà inviare una comunicazione al “Fondo”, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o altri mezzi da questo indicati che garantiscano la certezza della data di ricezione. Per esercitare tale diritto il “Fondo” rende disponibile, attraverso il proprio sito, la modulistica o una procedura web conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione.
4. Modalità di adesione per lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 1.11.21 (disciplina a regime)
Come indicato nel Contratto individuale di lavoro firmato dal dipendente al momento dell'assunzione, il lavoratore riceverà all’atto della firma del contratto un’informativa sulle modalità di adesione al Fondo di previdenza complementare di categoria "Perseo Sirio"(disponibile nella sezione 7 “Allegati, contatti e link” – “Informativa neoassunti”).
Il lavoratore avrà sei mesi di tempo dalla firma del contratto di assunzione. per informarsi e valutare i vantaggi del fondo consultando la brochure esplicativa (disponibile nella sezione 7 “Allegati, contatti e link”) e la sezione dedicata sul sito di Perseo Sirio al seguente link Campagna Neossunti – Scegli consapevolmente (fondoperseosirio.it)
Nel corso dei 6 mesi il dipendente potrà decidere di iscriversi a Perseo Sirio, seguendo le indicazioni contenute nella sezione dedicata all’adesione sul sito del Fondo (seguendo la procedura illustrata al paragrafo 2). In caso di mancata comunicazione di adesione tramite invio del modulo, l’adesione verrà comunicata dall’Amministrazione al Fondo allo scadere dei 6 mesi dall’assunzione. Si concretizzerà pertanto l’adesione tramite silenzio assenso.
Nel caso il dipendente non voglia aderire al Fondo Perseo Sirio sarà necessario che provveda, entro il termine dei 6 mesi dall’assunzione, ad esplicitare il suo diniego, compilando il “Modulo per la manifestazione della volontà di non adesione” (scaricabile dalla sezione 7 “Allegati, contatti e link”).
Il modulo per la manifestazione della volontà di non adesione dovrà essere compilato e firmato ed inviato all’indirizzo mail perseosirio@polimi.it entro l’ultimo giorno del termine di 6 mesi dall’assunzione. Qualora il dipendente non effettui alcuna scelta, trascorso il predetto termine di 6 mesi, dal primo giorno successivo tale periodo, il dipendente sarà iscritto per silenzio assenso al Fondo Perseo Sirio, nel comparto garantito.
Il Fondo provvederà ad inviare una comunicazione di conferma di adesione al lavoratore, informandolo che, dalla data della predetta comunicazione, il lavoratore avrà a disposizione ulteriori 30 giorni per poter recedere dall’adesione “silente”. Per esercitare il diritto di recesso, l’aderente dovrà inviare una comunicazione al “Fondo”, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o altri mezzi da questo indicati che garantiscano la certezza della data di ricezione. Per esercitare tale diritto il “Fondo” rende disponibile, attraverso il proprio sito, la modulistica o una procedura web conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione.
5. Informazioni sull’adesione utili per tutti
Posso aderire se sono un dipendente assunto a tempo determinato?
Si. Perseo Sirio dà l’opportunità ai lavoratori a tempo determinato di costituirsi una posizione previdenziale complementare in modo tale da non perdere questi periodi di lavoro ai fini previdenziali, purché il contratto di lavoro vigente abbia una durata pari o superiore a 3 mesi.
È importante tenere presente che il dipendente pubblico assunto con contratto a tempo determinato potrà iscriversi a condizione che la sottoscrizione avvenga almeno 3 mesi prima dalla scadenza del contratto.
Dopo aver letto con attenzione i documenti “Informazione chiave per l’aderente” e “La mia pensione complementare – versione standardizzata”, è possibile procedere alla compilazione del modulo di adesione a Fondo Perseo Sirio.
Accedendo all’area dedicata nella sezione Documenti per l’adesione del sito, è possibile compilare il modulo adesione dipendenti pubblici in versione editabile oppure utilizzare la preadesione online.
In entrambi i casi, terminata la compilazione, l’adesione dovrà essere stampata in quattro copie e portata in amministrazione per la sottoscrizione (data timbro e firma). Sarà il datore di lavoro stesso ad occuparsi di inoltrarla al Fondo, preferibilmente a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata AR.
Quali costi deve sostenere l’aderente durante la fase di accumulo?
E’ prevista una quota associativa annuale, destinata a far fronte alle spese di gestione amministrativa di Perseo Sirio.
La quota associativa, stabilita dall’Assemblea dei Delegati, è attualmente pari allo 0,09% della retribuzione annua utile all’accantonamento Tfr, prelevata in occasione del primo versamento di ogni anno ovvero al primo versamento utile di competenza dell’anno. La quota associativa è invece in quota fissa per i soggetti fiscalmente a carico (€ 16,00).
I costi della gestione finanziaria e della banca depositaria gravano direttamente sul patrimonio del Fondo. Per ulteriori informazioni sulle spese, puoi consultare la Scheda costi o la Nota Informativa di Perseo Sirio, reperibili nella sezione Documenti sul sito del Fondo.
Quali soggetti possono essere considerati fiscalmente a carico?
Sono considerati soggetti fiscalmente a carico: i FIGLI, il CONIUGE, nonché (solo se conviventi con l’aderente/contribuente o se ricevono da quest’ultimo un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria) i GENITORI, gli ASCENDENTI PROSSIMI, i DISCENDENTI dei figli, i GENERI e le NUORE, il CONIUGE SEPARATO, i SUOCERI, gli ADOTTANTI, i FRATELLI e SORELLE, che abbiano un reddito non superiore alla misura indicata all’art.12 del T.U.I.R. e successive modificazioni ed integrazioni.
Come posso iscrivere al Fondo un soggetto fiscalmente a carico?
Per l’adesione di un soggetto fiscalmente a carico dovrà essere compilato l’apposito Modulo adesione fiscalmente a carico reperibile sul sito del Fondo.
L’adesione dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all’adesione del lavoratore, oppure in un momento successivo. Nel caso in cui l’adesione del soggetto fiscalmente a carico avvenga contestualmente all’adesione del lavoratore aderente, il modulo dovrà essere allegato alla domanda di adesione di quest’ultimo. Nel caso di adesione di soggetto fiscalmente a carico minorenne, il modulo dovrà essere firmato solo dal lavoratore aderente; qualora si tratti di una persona maggiorenne o capace, il modulo dovrà essere firmato dal soggetto fiscalmente a carico.
Ai soggetti fiscalmente a carico, nella loro qualità di aderenti, si applicano le previsioni statutarie nonché le disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali (anticipazioni per loro esigenze, cambio comparto, trasferimento e riscatto) in quanto compatibili con le peculiarità della loro iscrizione.
Come faccio a sapere se sono in Tfs o in Tfr?
Chi ha un contratto a tempo determinato è sicuramente in Tfr. Per chi ha un contratto a tempo indeterminato lo spartiacque è il 31-12-2000. Entro il 31-12 si è in Tfs (Trattamento di fine servizio), dopo in Tfr (Trattamento di fine rapporto). In caso di decorrenza economica diversa dalla decorrenza giuridica va presa in considerazione la decorrenza giuridica del contratto.
In cosa si differenziano il Trattamento di fine servizio (Tfs) e il Trattamento di fine rapporto (Tfr)?
Il Trattamento di fine servizio (Tfs) si differenzia dal trattamento di fine rapporto (Tfr) per le modalità di calcolo. Il Tfs è pari all’80% dell’ultima retribuzione annua utile, divisa per il numero di mensilità considerate (12 per i dipendenti dei Ministeri, Agenzie Fiscali e Università – Indennità di Buonuscita -; 15 per i dipendenti delle Funzioni Locali e della Sanità – Indennità Premio Servizio) e moltiplicata per gli anni di servizio. Per i dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio il Tfs (Indennità di Anzianità) è pari all’ultima retribuzione annua, divisa 12 e moltiplicata per gli anni di servizio. Il Tfr, invece, corrisponde all’accantonamento di una quota del salario corrisposto (6,91%), calcolata sulla retribuzione utile, e rivalutato, anno dopo anno, sulla base del 75% del tasso d’inflazione più un 1,5% fisso.
Ci sono, inoltre, alcune differenze rispetto al trattamento fiscale delle prestazioni.
Posso recedere dall’iscrizione a Perseo Sirio?
Come previsto nei paragrafi n. 3 e 4 per le nuove adesioni è possibile effettuare il recesso entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dei 6 mesi dalla comunicazione effettuata dalla casella welfare (per i lavoratori assunti tra il 2.01.19 ed il 16.09.21) o dei 6 mesi dall’assunzione (per i lavoratori assunti dall’1.11.21)
A parte il recesso a seguito di adesioni per silenzio assenso, in costanza dei requisiti di partecipazione a Perseo Sirio non è possibile recedere dall’iscrizione né richiedere il riscatto della posizione maturata. È possibile tuttavia, in particolari circostanze, richiedere una anticipazione delle somme versate a titolo di contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro; sospendere la contribuzione; trasferire la posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare. In tali ultimi due casi, però, non si ha diritto all’1% del datore di lavoro. Solo per le adesioni effettuate tramite il portale NoiPA è previsto dalla legge il diritto di recesso entro 30 giorni, pertanto occorre inviare la richiesta di annullamento direttamente al Fondo.
Se non mi iscrivo a Perseo Sirio posso avere quanto dovuto dal datore di lavoro come contributo per previdenza complementare?
No. Hanno diritto al contributo dell’Amministrazione esclusivamente i lavoratori che si iscrivono a Perseo Sirio.
Perseo Sirio invia all’associato delle comunicazioni periodiche?
Sì, il Fondo invia ogni anno al lavoratore un certificato di quanto risulta versato sul suo conto individuale, con la suddivisione degli importi fra: versamenti a carico del lavoratore, a carico del datore di lavoro e quanto contabilizzato, figurativamente, da Inps Gestione Dipendenti Pubblici, nonché il risultato della gestione. La comunicazione periodica è disponibile on line accedendo alla sezione Visualizza Documenti nell’Area Riservata di ciascun associato sul sito di Perseo Sirio.