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Recuperi compensativi

Conto ore individuale e recuperi compensativi

Il prolungamento dell'orario di lavoro oltre la propria tipologia oraria, motivato e autorizzato dal Responsabile di struttura, determina un credito orario che:

  • se autorizzato, potrà essere liquidato come straordinario quando il prolungamento è almeno pari ad un'ora, ad eccezione del personale di categoria EP
  • se autorizzato, potrà essere convertito in riposi compensativi da richiedere online tramite il controllo presenze, fruibili a giornate intere fino ad un massimo di tre giorni, anche consecutivi, nello stesso mese.

Il credito orario residuo al 31 dicembre, potrà essere fruito nei tre mesi successivi, ad eccezione del personale di categoria EP, per il quale il conto ore individuale si azzera a fine anno. Il personale di qualsiasi altra categoria che percepisca un'indennità di responsabilità, potrà trasferire al massimo 36 ore, da fruire nei primi tre mesi dell'anno successivo.

Gestione della compensazione oraria per il personale in part-time

Al personale in part-time, che non accumula credito orario, non sono consentiti recuperi e compensazioni di orario tra i mesi.

Tuttavia, in misura variabile a seconda della tipologia di part-time, è concessa una compensazione oraria giornaliera, in modo che sia possibile compensare eventuali debiti orari con crediti di una o più giornate all'interno dello stesso mese, fino ad un massimo di un'ora al giorno.

Eventuali debiti orari giornalieri che eccedano la compensazione consentita, dovuti a:

  • ritardo in ingresso oltre la propria fascia oraria di flessibilità
  • uscita anticipata rispetto al proprio orario di lavoro
  • assenze nel corso della giornata lavorativa

devono essere giustificati tramite permesso breve da richiedere online tramite il controllo presenze, recuperabile nel mese stesso o in quello immediatamente successivo.

Tale tipo di permesso, fruibile entro il limite delle 36 ore annue (incrementate di ulteriori 18 ore nel caso di permessi richiesti per documentate esigenze di salute), non può superare la metà delle ore lavorabili nella giornata.

Il personale in part-time stagionale, con giornate lavorative pari a 7.12 ore, è considerato a tutti gli effetti parificato al regime di tempo pieno.

Contatti


Struttura di riferimento