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Part time

Come presentare la domanda

Il dipendente deve presentare una richiesta al Servizio Gestione Personale Tecnico Amministrativo tramite l'applicativo ‘VIDIMO – RICHIESTE', attivo nella propria pagina dei SERVIZI ON LINE, selezionando la procedura desiderata fra le seguenti disponibili:

  • Richiesta di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale
  • Richiesta di part time non superiore al 50%, per i lavoratori che intendano svolgere un'ulteriore attività lavorativa - Contestualmente all'inoltro della richiesta di part-time, il dipendente dovrà presentare richiesta cartacea di autorizzazione a svolgere l'ulteriore attività lavorativa al Direttore Generale, per il tramite dell'Area Risorse Umane e Organizzazione (dott.ssa Carla Gasti).
  • Richiesta di proroga del part time
  • Richiesta di rientro a tempo pieno
  • Richiesta di trasformazione della tipologia e della percentuale di part time­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Regole della compensazione oraria per il personale in part-time

Compensazione giornaliera

Al personale in part-time è  concessa una compensazione oraria giornaliera, nella misura massima di un'ora al giorno, in modo che sia possibile compensare eventuali debiti orari con crediti accumulati nel mese. 

Qualora la giornata lavorativa si chiuda con un negativo superiore ad un'ora, il debito orario deve essere interamente giustificato tramite permesso breve (vedi scheda ‘Permessi retribuiti'), recuperabile entro il mese successivo. Questo tipo di permesso, fruibile entro il limite delle 36 ore annue (incrementate di ulteriori 18 ore nel caso di permessi richiesti per documentate esigenze di salute), non può superare la metà delle ore lavorabili nella giornata.

Compensazione tra i mesi

Il personale in part-time non accumula credito orario, pertanto non può effettuare recuperi o compensazioni di orario tra i mesi. Le ore prestate in eccedenza, se non liquidate, vengono azzerate a fine mese. 

Un eventuale debito orario del mese dovrà essere recuperato entro il mese successivo.

Part time stagionali

Il personale in part-time stagionale, con giornate lavorative pari a 7.12 ore, è invece considerato a tutti gli effetti parificato al regime di tempo pieno.

Lavoro supplementare

I dipendenti in part-time orizzontale o misto, che abbiano acconsentito, possono svolgere lavoro supplementare:

  • in misura non superiore al 10% dell'orario parziale mensile;
  • nell'arco di più di una settimana;
  • solo per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise.

I dipendenti in part-time verticale possono effettuare prestazioni di lavoro straordinario, ove eccezionalmente necessarie.

Ferie

Per il personale in part-time il numero dei giorni di ferie viene riproporzionato sulla base della percentuale di part-time, solo se la tipologia scelta comporta una riduzione delle giornate lavorate nell'anno (part time verticale, misto e stagionale). I dipendenti in regime di lavoro a tempo parziale non hanno diritto ad usufruire della mezza giornata di ferie, ad eccezione di coloro che svolgono attività lavorativa per 7.12 ore.

Permessi Retribuiti

Per quanto riguarda i ‘Permessi retribuiti' si applicano le stesse regole previste per il personale a tempo pieno, ad eccezione dei permessi per:

  • concorsi o esami, che sono proporzionati sulla base del servizio prestato nell'anno (consultare ‘Permessi e congedi per studio');
  • gravi motivi personali, familiari e nascita figli, che sono proporzionati in base all'orario svolto e al servizio prestato (consultare ‘Permessi retribuiti').

 

Contatti


Struttura di riferimento

Danila Ferrara

Chi si occupa dell'attività