Assegno nucleo familiare
A decorrere dal 1 marzo 2022 ai sensi dell’art.10 c.3 del D.L. 230/2021, in attuazione della L. 46/2021, cessano di essere riconosciute le prestazioni denominate ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili.
Rimane la possibilità di richiedere l’Assegno Nucleo familiare per tutti quei nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Per poter fruire dell'assegno per gli anni 2024/2025 il personale deve consegnare il modulo esclusivamente tramite mail a servizio.stipendi@polimi.it entro e non oltre il 07.07.2024 all'AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA – Servizio Stipendi.
Le istruzioni per la compilazione del modello sono contenute nella circolare.
Coloro i quali abbiano necessità di comunicare ulteriori informazioni rispetto a quelle richieste nella modulistica possono utilizzare la dichiarazione atto di notorietà.
Tabelle di riferimento
Gli importi dell'assegno sono visionabili nelle seguenti tabelle e variano a seconda dei requisiti reddituali e della tipologia di nucleo familiare:
· nuclei familiari composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli (tabella 19)
· nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) (tabella 20a)
· nuclei monoparentali senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) (tabella 20b)
· nuclei familiari senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili) (tabella 21a)
· nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili) (tabella 21b)
· nuclei familiari senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile) (tabella 21c)
· nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile) (tabella 21d)